Regime transitorio per i ticket ricevuti/consegnati nel 2019 e non ancora spesi, mentre dal 1.01.2020 i lavoratori scontano l’eccedenza dell’importo facciale rispetto ai limiti (€ 4 e € 8) introdotti dall’ultima legge di Bilancio. Per il datore l’importo è sempre deducibile al 100%.
- In attesa di indicazioni ufficiali, la fase di transizione della disciplina dei buoni pasto potrebbe essere gestita secondo le seguenti regole:
- non scontano nessuna tassazione in capo al dipendente per i buoni pasto cartacei da € 5,29 ricevuti nel 2019 e spesi nel corso del 2020 o ancora da spendere;
- sono imponibili, invece, i buoni maturati dal 1.01.2020, ma solo sull’eccedenza tra l’importo facciale e i nuovi limiti di € 4 per i ticket cartacei e di € 8 per quelli elettronici;
- è deducibile al 100% dal reddito d’impresa il costo d’acquisto dei buoni, a prescindere dal formato e dal valore unitario, anche se superiore alle nuove soglie di esenzione.
- Dal 1.01.2020 sono in vigore i limiti previsti nell’ultima legge di Bilancio:
- da € 5,29 a € 4 al giorno per i buoni cartacei;
- da € 7 a € 8 al giorno per i buoni elettronici.
- Pertanto le nuove soglie valgono solo per i ticket maturati a partire dal 1.01.2020.
- Lavoratori – Per i lavoratori il valore dei ticket non concorre a formare reddito di lavoro dipendente o assimilato fino ai citati importi giornalieri di € 4 e € 8; è imponibile solo l’eventuale eccedenza tra valore facciale del buono e tali soglie.
- Datori – Per il datore di lavoro il costo dei buoni pasto è sempre interamente deducibile dal reddito di impresa, a prescindere dall’importo dei singoli buoni, e non sconta neppure la deducibilità limitata al 75% (art. 109, c. 5, del Tuir) per le spese alberghiere e di ristorazione.