Con la risposta 21.01.2020, n. 8 l’Agenzia chiarisce il tema della fatturazione elettronica nelle prestazioni di servizi, della correttezza degli allegati, ossia la lista dei trasporti effettuati e delle prestazioni accessorie.
L’Agenzia delle Entrate torna a chiarire i termini, le condizioni e le modalità per emettere una fattura differita per quanto riguarda le prestazioni di servizi.
Anzitutto occorre ricordare che l’operazione si considera effettuata con conseguente esigibilità dell’Iva:
• per le cessioni di beni: al momento della consegna/spedizione del bene;
• per le prestazioni di servizi: all’atto del pagamento del corrispettivo (ipotesi di cui all’art. 6, c. 3 D.P.R. 633/1972),
o in entrambi i casi, se antecedente, si considera effettuata con l’emissione della fattura.
La fattura immediata può essere inviata allo Sdi entro 12 giorni dall’effettuazione, mentre quella differita può essere inviata entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni dello stesso mese verso il medesimo soggetto.
Pertanto, nel caso esposto dall’istante che svolge servizi di autotrasporto di merci per conto terzi per cui emette un’unica fattura a fine mese con tutte le prestazioni eseguite in ciascun mese nei confronti dello stesso cliente, non si crea la fattispecie della fatturazione differita poiché le varie prestazioni non sono state saldate nel mese né vengono saldate a fine mese, in quanto il pagamento sembra avvenire solo successivamente all’emissione della fattura. In tale caso, quindi, il momento impositivo avviene proprio con l’emissione della fattura e da quel momento scattano i 12 giorni suddetti. Quindi, per esempio: data fattura 31.10, invio allo Sdi entro il 12.11.
Per quanto riguarda la fattura differita poi si ricorda che l’art. 21, c. 4, lett. a) D.P.R. 633/1972 prevede che per le cessioni di beni la “prova” dell’effettuazione, ossia dell’avvenuta consegna o spedizione siano i DDT (o altro documento idoneo), mentre per le prestazioni sia un’idonea documentazione recante il dettaglio delle operazioni.
Ciò significa che, come già precisato nella FAQ 52 del 21.12.2018 si può conservare, quale prova di effettuazione delle prestazioni, i documenti attestanti gli incassi, il contratto, la nota di consegna lavori, la lettera d’incarico, liste riepilogative e tali documenti idonei possono essere allegati al file XML ed essere quindi conservati elettronicamente (come chiarito per il caso della cessione di beni per i DDT, nella FAQ 120 del 19.07.2019, ma analogamente può valere per i servizi) oppure e in questo caso devono essere conservati, alternativamente all’invio telematico, in forma cartacea. In entrambi i casi, ossia sia per la cessione di beni che per la prestazione di servizi nella fattura differita è sufficiente richiamare eventuali liste riepilogative che consentono l’esatta individuazione dei servizi prestati e che possono essere conservate dallo Sdi elettronicamente o in modalità cartacea.
Anche per la fattura immediata (da inviare quindi entro i 12 giorni) è possibile rinviare ad una lista riepilogativa da allegare alla fattura inviandola allo Sdi o da conservare in via cartacea.
Infine, con riguardo alle prestazioni accessorie a quelle di trasporto per conto terzi viene consentito di fatturarle separatamente da quelle principali, purché si indichino gli estremi delle fatture relative alle prestazioni principali per il necessario collegamento, compilando l’apposita sezione 2.1.10 “FatturaPrincipale”.