Gli effetti del propagarsi dell’epidemia comportano l’adozione di misure necessarie alla tutela della salute per titolari, collaboratori e clienti.
La progressiva diffusione del coronavirus impone allo studio professionale l’adozione dei più opportuni accorgimenti (imposti dalla legge o suggeriti da virologi, autorità sanitarie, Ordini professionali e dal buon senso) per salvaguardare dal contagio le persone che vi lavorano ed i clienti, che schematicamente si riassumono di seguito.
Limiti allo spostamento – Il D.P.C.M. 9.03.2020, in vigore fino al 3.04.2020, prevede per tutto il territorio nazionale che lo spostamento delle persone possa avvenire solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (tra cui fare la spesa), motivi di salute o rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza; se la norma viene violata, si applicano sanzioni amministrative e penali.
Sono previsti controlli delle Forze dell’Ordine; in tal caso bisogna esibire un’apposita autocertificazione, sanzionabile civilmente e penalmente in caso di falso, nella quale si attesta la ricorrenza di una situazione che legittima lo spostamento. Sebbene non sia necessario esserne provvisti durante il viaggio, per i titolari di studi professionali e i collaboratori può essere opportuno portare con sé l’autocertificazione parzialmente compilata, in modo da non perdere tempo nella sua redazione su modulo fornito dal controllore.
Organizzazione dello studio – Nell’ambito dell’attività dello studio, occorre anzitutto rispettare gli specifici comportamenti, individuali e non, indicati nel decalogo elaborato congiuntamente dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità; in particolare:
– lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o gel a base alcolica, evitando di toccarsi occhi, naso e bocca;
– pulire le superfici (sia dell’immobile che dei mobili) usando disinfettanti a base di cloro o alcool.
È quanto meno opportuno altresì:
– aprire periodicamente le finestre per areare le stanze;
– posizionare le postazioni di lavoro in modo tale che i loro occupanti mantengano la maggiore distanza possibile e comunque pari almeno a un metro;
– limitare i contatti, le conversazioni, l’avvicinamento, lo scambio delle postazioni e il passaggio dei documenti tra i presenti;
– ricorrere, se possibile, al lavoro da casa;
– incentivare le ferie e i congedi dei dipendenti;
– non recarsi al lavoro se si avvertono sintomi febbrili, tosse o respiro corto.
Rapporti con gli Uffici pubblici e i clienti
Occorrerebbe limitare alle sole situazioni che appaiono di notevole urgenza e necessità:
– l’accesso a Uffici pubblici e la visita ai clienti nelle loro sedi, da parte dei titolari dello studio e dei loro collaboratori;
– l’ingresso dei clienti nello studio professionale (che peraltro solo in tali circostanze non infrangerebbe i divieti del D.P.C.M. 9.03.2020).
Per limitare l’ingresso dei clienti, si potrebbe:
– ricevere in studio solo su appuntamento, dietro telefonata o e-mail del cliente per riscontrare la ragionevolezza della richiesta di incontro;
– ricorrere, quando possibile, al colloquio con il cliente mediante videochiamata;
– invitare la clientela ad avvalersi di soluzioni che evitano l’accesso: il contatto con lo studio mediante telefono o e-mail per risolvere il problema; l’invio della documentazione mediante scannerizzazione e successiva e-mail; l’inserimento della documentazione nella cassetta postale dello studio.
Tali accorgimenti peraltro possono essere vantaggiosi per lo studio e per il cliente, oltre che per la tutela della salute, anche per il fatto che evitano perdite di tempo.
Articolo tratto da www.Ratio.it