<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Commercialisti Consulenti Lavoro Parma VLS</title>
	<atom:link href="https://www.studiovls.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studiovls.it/</link>
	<description>Studio Associato Venturini - Lamberti Zanardi - Salati &#124; Studio VLS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2023 15:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.studiovls.it/wp-content/uploads/2023/01/cropped-icona-32x32.png</url>
	<title>Studio Commercialisti Consulenti Lavoro Parma VLS</title>
	<link>https://www.studiovls.it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Emergenza coronavirus e attività dello studio professionale</title>
		<link>https://www.studiovls.it/emergenza-coronavirus-e-attivita-dello-studio-professionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Extraweb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 13:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[studi professionali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiovls.it/?p=13477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli effetti del propagarsi dell’epidemia comportano l’adozione di misure necessarie alla tutela della salute per titolari, collaboratori e clienti. La progressiva diffusione del coronavirus impone allo studio professionale l’adozione dei più opportuni accorgimenti (imposti dalla legge o suggeriti da virologi, autorità sanitarie, Ordini professionali e dal buon senso) per salvaguardare dal contagio le persone che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovls.it/emergenza-coronavirus-e-attivita-dello-studio-professionale/">Emergenza coronavirus e attività dello studio professionale</a> proviene da <a href="https://www.studiovls.it">Studio Commercialisti Consulenti Lavoro Parma VLS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gli effetti del propagarsi dell’epidemia comportano l’adozione di misure necessarie alla tutela della salute per titolari, collaboratori e clienti.</p>
<p>La progressiva diffusione del coronavirus impone allo studio professionale l’adozione dei più opportuni accorgimenti (imposti dalla legge o suggeriti da virologi, autorità sanitarie, Ordini professionali e dal buon senso) per salvaguardare dal contagio le persone che vi lavorano ed i clienti, che schematicamente si riassumono di seguito.<br />
Limiti allo spostamento – Il D.P.C.M. 9.03.2020, in vigore fino al 3.04.2020, prevede per tutto il territorio nazionale che lo spostamento delle persone possa avvenire solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (tra cui fare la spesa), motivi di salute o rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza; se la norma viene violata, si applicano sanzioni amministrative e penali.</p>
<p>Sono previsti controlli delle Forze dell’Ordine; in tal caso bisogna esibire un’apposita autocertificazione, sanzionabile civilmente e penalmente in caso di falso, nella quale si attesta la ricorrenza di una situazione che legittima lo spostamento. Sebbene non sia necessario esserne provvisti durante il viaggio, per i titolari di studi professionali e i collaboratori può essere opportuno portare con sé l’autocertificazione parzialmente compilata, in modo da non perdere tempo nella sua redazione su modulo fornito dal controllore.<br />
Organizzazione dello studio – Nell’ambito dell’attività dello studio, occorre anzitutto rispettare gli specifici comportamenti, individuali e non, indicati nel decalogo elaborato congiuntamente dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità; in particolare:<br />
– lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o gel a base alcolica, evitando di toccarsi occhi, naso e bocca;<br />
– pulire le superfici (sia dell’immobile che dei mobili) usando disinfettanti a base di cloro o alcool.</p>
<p>È quanto meno opportuno altresì:<br />
– aprire periodicamente le finestre per areare le stanze;<br />
– posizionare le postazioni di lavoro in modo tale che i loro occupanti mantengano la maggiore distanza possibile e comunque pari almeno a un metro;<br />
– limitare i contatti, le conversazioni, l’avvicinamento, lo scambio delle postazioni e il passaggio dei documenti tra i presenti;<br />
– ricorrere, se possibile, al lavoro da casa;<br />
– incentivare le ferie e i congedi dei dipendenti;<br />
– non recarsi al lavoro se si avvertono sintomi febbrili, tosse o respiro corto.</p>
<p>Rapporti con gli Uffici pubblici e i clienti<br />
Occorrerebbe limitare alle sole situazioni che appaiono di notevole urgenza e necessità:<br />
– l’accesso a Uffici pubblici e la visita ai clienti nelle loro sedi, da parte dei titolari dello studio e dei loro collaboratori;<br />
– l’ingresso dei clienti nello studio professionale (che peraltro solo in tali circostanze non infrangerebbe i divieti del D.P.C.M. 9.03.2020).<br />
Per limitare l’ingresso dei clienti, si potrebbe:<br />
– ricevere in studio solo su appuntamento, dietro telefonata o e-mail del cliente per riscontrare la ragionevolezza della richiesta di incontro;<br />
– ricorrere, quando possibile, al colloquio con il cliente mediante videochiamata;<br />
– invitare la clientela ad avvalersi di soluzioni che evitano l’accesso: il contatto con lo studio mediante telefono o e-mail per risolvere il problema; l’invio della documentazione mediante scannerizzazione e successiva e-mail; l’inserimento della documentazione nella cassetta postale dello studio.<br />
Tali accorgimenti peraltro possono essere vantaggiosi per lo studio e per il cliente, oltre che per la tutela della salute, anche per il fatto che evitano perdite di tempo.</p>
<p>Articolo tratto da www.Ratio.it</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovls.it/emergenza-coronavirus-e-attivita-dello-studio-professionale/">Emergenza coronavirus e attività dello studio professionale</a> proviene da <a href="https://www.studiovls.it">Studio Commercialisti Consulenti Lavoro Parma VLS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prelievo in contanti dal conto corrente</title>
		<link>https://www.studiovls.it/prelievo-in-contanti-dal-conto-corrente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Extraweb]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 14:01:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[antiriciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza contabile]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[denaro contante]]></category>
		<category><![CDATA[studiovls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiovls.it/?p=13498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sovrapposizione tra normativa finanziaria e antiriciclaggio, alla luce delle disposizioni generali in materia. Sotto un profilo puramente tecnico, il correntista può prelevare fino all’ultimo soldo dal proprio conto corrente. Tuttavia, la banca è tenuta a inviare in automatico una segnalazione all’Uif sui prelievi superiori a € 10.000. La comunicazione in tal caso non viene trasmessa dall’Uif all’Agenzia delle Entrate, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovls.it/prelievo-in-contanti-dal-conto-corrente/">Prelievo in contanti dal conto corrente</a> proviene da <a href="https://www.studiovls.it">Studio Commercialisti Consulenti Lavoro Parma VLS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><i>Sovrapposizione tra normativa finanziaria e antiriciclaggio, alla luce delle disposizioni generali in materia.</i></p>
<p>Sotto un profilo puramente tecnico, il correntista può <strong>prelevare fino all’ultimo soldo </strong>dal proprio conto corrente. Tuttavia, la banca è tenuta a inviare in automatico una <strong>segnalazione all’Uif </strong>sui prelievi superiori a € 10.000. La comunicazione in tal caso non viene trasmessa dall’Uif all’Agenzia delle Entrate, ma eventualmente alla Procura della Repubblica.</p>
<p>Una volta in possesso dei contanti, non è consentito trasferirli o spenderli se si tratta di importi <strong>superiori a € 3.000 </strong>(€ 2.000 dal 1.07.2020), essendo obbligatorio il ricorso a strumenti tracciabili e a un intermediario bancario/finanziario; le sanzioni in materia possono arrivare a € 50.000.</p>
<p>Effettuare l’<strong>operazione frazionata </strong>(per esempio, 10 prelievi da € 1.000 ognuno) comporta per il correntista sia l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, sia il rischio di una verifica della Procura della Repubblica.</p>
<p>Le <strong>sanzioni </strong>sono previste non per il prelievo dal conto di somme superiori a € 3.000, ma per operazioni in contante oltre tale importo.</p>
<p>Come noto, sono in vigore presunzioni per le operazioni eseguite da <strong>imprenditori </strong>(doppio limite ai prelievi: € 1000 al giorno e 5.000 al mese).</p>
<p>Per i <strong>titolari di partita Iva</strong>, l’orientamento prevalente è l’equiparazione ai contribuenti privati: i prelievi da conto corrente non sarebbero quindi sottoposti a controlli fiscali, per quanto esistano pronunce di segno opposto (equiparazione agli imprenditori).</p>
<p>Infine, si ricorda la <strong>norma generale del Tuir </strong>secondo cui bonifici e versamenti sul conto corrente, se non giustificati, si presumono reddito da assoggettare a tassazione.</p>
<p>Articolo tratto da www.Ratio.it</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovls.it/prelievo-in-contanti-dal-conto-corrente/">Prelievo in contanti dal conto corrente</a> proviene da <a href="https://www.studiovls.it">Studio Commercialisti Consulenti Lavoro Parma VLS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tassazione dei buoni pasto elettronici e cartacei</title>
		<link>https://www.studiovls.it/tassazione-dei-buoni-pasto-elettronici-e-cartacei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Extraweb]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 14:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[buoni pasto]]></category>
		<category><![CDATA[studiovls]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione buoni pasto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiovls.it/?p=13513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Regime transitorio per i ticket ricevuti/consegnati nel 2019 e non ancora spesi, mentre dal 1.01.2020 i lavoratori scontano l’eccedenza dell’importo facciale rispetto ai limiti (€ 4 e € 8) introdotti dall’ultima legge di Bilancio. Per il datore l’importo è sempre deducibile al 100%. In attesa di indicazioni ufficiali, la fase di transizione della disciplina dei [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovls.it/tassazione-dei-buoni-pasto-elettronici-e-cartacei/">Tassazione dei buoni pasto elettronici e cartacei</a> proviene da <a href="https://www.studiovls.it">Studio Commercialisti Consulenti Lavoro Parma VLS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><i>Regime transitorio per i ticket ricevuti/consegnati nel 2019 e non ancora spesi, mentre dal 1.01.2020 i lavoratori scontano l’eccedenza dell’importo facciale rispetto ai limiti (€ 4 e € 8) introdotti dall’ultima legge di Bilancio. Per il datore l’importo è sempre deducibile al 100%.</i></p>
<ul>
<li>In attesa di indicazioni ufficiali, la fase di transizione della disciplina dei buoni pasto potrebbe essere gestita secondo le seguenti regole:
<ul>
<li>non scontano nessuna tassazione in capo al dipendente per i <strong>buoni pasto cartacei da € 5,29 </strong>ricevuti nel 2019 e spesi nel corso del 2020 o ancora da spendere;</li>
<li>sono imponibili, invece, i <strong>buoni maturati dal 1.01.2020</strong>, ma solo sull’eccedenza tra l’importo facciale e i nuovi limiti di € 4 per i ticket cartacei e di € 8 per quelli elettronici;</li>
<li>è <strong>deducibile al 100% </strong>dal reddito d’impresa il costo d’acquisto dei buoni, a prescindere dal formato e dal valore unitario, anche se superiore alle nuove soglie di esenzione.</li>
</ul>
</li>
<li>Dal 1.01.2020 sono in vigore i limiti previsti nell’ultima legge di Bilancio:
<ul>
<li>da € 5,29 a € 4 al giorno per i buoni cartacei;</li>
<li>da € 7 a € 8 al giorno per i buoni elettronici.</li>
<li>Pertanto le nuove soglie valgono solo per i ticket maturati a partire dal 1.01.2020.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Lavoratori –</strong> Per i lavoratori il valore dei ticket non concorre a formare reddito di lavoro dipendente o assimilato fino ai citati importi giornalieri di € 4 e € 8; è imponibile solo l’eventuale eccedenza tra valore facciale del buono e tali soglie.</li>
<li><strong>Datori – </strong>Per il datore di lavoro il costo dei buoni pasto è sempre interamente deducibile dal reddito di impresa, a prescindere dall’importo dei singoli buoni, e non sconta neppure la deducibilità limitata al 75% (art. 109, c. 5, del Tuir) per le spese alberghiere e di ristorazione.</li>
</ul>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovls.it/tassazione-dei-buoni-pasto-elettronici-e-cartacei/">Tassazione dei buoni pasto elettronici e cartacei</a> proviene da <a href="https://www.studiovls.it">Studio Commercialisti Consulenti Lavoro Parma VLS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fatture differite e liste riepilogative</title>
		<link>https://www.studiovls.it/fatture-differite-e-liste-riepilogative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Extraweb]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 14:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza contabile]]></category>
		<category><![CDATA[contabilità]]></category>
		<category><![CDATA[fatture differite]]></category>
		<category><![CDATA[liste riepilogative]]></category>
		<category><![CDATA[studiovls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiovls.it/?p=13508</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la risposta 21.01.2020, n. 8 l’Agenzia chiarisce il tema della fatturazione elettronica nelle prestazioni di servizi, della correttezza degli allegati, ossia la lista dei trasporti effettuati e delle prestazioni accessorie. L’Agenzia delle Entrate torna a chiarire i termini, le condizioni e le modalità per emettere una fattura differita per quanto riguarda le prestazioni di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovls.it/fatture-differite-e-liste-riepilogative/">Fatture differite e liste riepilogative</a> proviene da <a href="https://www.studiovls.it">Studio Commercialisti Consulenti Lavoro Parma VLS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><i>Con la risposta 21.01.2020, n. 8 l’Agenzia chiarisce il tema della fatturazione elettronica nelle prestazioni di servizi, della correttezza degli allegati, ossia la lista dei trasporti effettuati e delle prestazioni accessorie.</i></p>
<p>L’Agenzia delle Entrate torna a chiarire i termini, le condizioni e le modalità per emettere una fattura differita per quanto riguarda le prestazioni di servizi.<br />
Anzitutto occorre ricordare che l’operazione si considera effettuata con conseguente esigibilità dell’Iva:<br />
• per le cessioni di beni: al momento della consegna/spedizione del bene;<br />
• per le prestazioni di servizi: all’atto del pagamento del corrispettivo (ipotesi di cui all’art. 6, c. 3 D.P.R. 633/1972),<br />
o in entrambi i casi, se antecedente, si considera effettuata con l’emissione della fattura.</p>
<p>La fattura <strong>immediata</strong> può essere inviata allo Sdi <strong>entro 12 giorni</strong> dall’effettuazione, mentre quella <strong>differita</strong> può essere inviata <strong>entro il 15 del mese successivo</strong> a quello di effettuazione delle operazioni dello stesso mese verso il medesimo soggetto.<br />
Pertanto, nel caso esposto dall’istante che svolge servizi di autotrasporto di merci per conto terzi per cui emette un’unica fattura a fine mese con tutte le prestazioni eseguite in ciascun mese nei confronti dello stesso cliente, <strong>non si crea la fattispecie della fatturazione differita</strong> poiché le varie prestazioni non sono state saldate nel mese né vengono saldate a fine mese, in quanto il pagamento sembra avvenire solo <strong>successivamente all’emissione della fattura</strong>. In tale caso, quindi, il momento impositivo avviene proprio con l’emissione della fattura e da quel momento scattano i 12 giorni suddetti. Quindi, per esempio: data fattura 31.10, invio allo Sdi entro il 12.11.<br />
Per quanto riguarda la fattura differita poi si ricorda che l’art. 21, c. 4, lett. a) D.P.R. 633/1972 prevede che per le cessioni di beni la “<em>prova</em>” dell’effettuazione, ossia dell’avvenuta consegna o spedizione siano i DDT (o altro documento idoneo), mentre per le prestazioni sia un’idonea <strong>documentazione</strong> <strong>recante il dettaglio delle operazioni</strong>.</p>
<p>Ciò significa che, come già precisato nella FAQ 52 del 21.12.2018 si può conservare, quale prova di effettuazione delle prestazioni, i documenti attestanti gli incassi, il contratto, la nota di consegna lavori, la lettera d’incarico, liste riepilogative e tali documenti idonei <strong>possono</strong> essere allegati al file XML ed essere quindi conservati elettronicamente (come chiarito per il caso della cessione di beni per i DDT, nella FAQ 120 del 19.07.2019, ma analogamente può valere per i servizi) oppure e in questo caso <strong>devono</strong> essere conservati, alternativamente all’invio telematico, in forma cartacea. In entrambi i casi, ossia sia per la cessione di beni che per la prestazione di servizi nella fattura differita <strong>è sufficiente richiamare eventuali liste riepilogative</strong> che consentono l’esatta individuazione dei servizi prestati e che possono essere conservate dallo Sdi elettronicamente o in modalità cartacea.</p>
<p>Anche per la fattura immediata (da inviare quindi entro i 12 giorni) è possibile rinviare ad una lista riepilogativa da allegare alla fattura inviandola allo Sdi o da conservare in via cartacea.<br />
Infine, con riguardo alle prestazioni accessorie a quelle di trasporto per conto terzi viene consentito di fatturarle separatamente da quelle principali, purché si indichino gli estremi delle fatture relative alle prestazioni principali per il necessario collegamento, compilando l’apposita sezione 2.1.10 “<em>FatturaPrincipale</em>”.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovls.it/fatture-differite-e-liste-riepilogative/">Fatture differite e liste riepilogative</a> proviene da <a href="https://www.studiovls.it">Studio Commercialisti Consulenti Lavoro Parma VLS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Approvazione bilancio, possibile rinvio</title>
		<link>https://www.studiovls.it/approvazione-bilancio-possibile-rinvio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Extraweb]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 14:47:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[approvazione bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[rinvio approvazione bilancio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiovls.it/?p=13521</guid>

					<description><![CDATA[<p>POSSIBILE RINVIO PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con un comunicato del 21.02.2019, ha affermato che le novità previste dalla legislazione in materia di rendicontazione in nota integrativa dei benefici apportati da parte delle amministrazioni pubbliche, nonchè l’applicazione della rivalutazione prevista dalla legge di Bilancio 2019 potrebbero rappresentare cause che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovls.it/approvazione-bilancio-possibile-rinvio/">Approvazione bilancio, possibile rinvio</a> proviene da <a href="https://www.studiovls.it">Studio Commercialisti Consulenti Lavoro Parma VLS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>POSSIBILE </strong><strong>RINVIO PER </strong><strong>L’APPROVAZIONE </strong><strong>DEL BILANCIO</strong></p>
<p>Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con un comunicato del 21.02.2019, ha affermato che le novità previste dalla legislazione in materia di rendicontazione in nota integrativa dei benefici apportati da parte delle amministrazioni pubbliche, nonchè l’applicazione della rivalutazione prevista dalla legge di Bilancio 2019 potrebbero rappresentare cause che consentono il rinvio dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci (da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), qualora lo statuto sociale contenga tale previsione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovls.it/approvazione-bilancio-possibile-rinvio/">Approvazione bilancio, possibile rinvio</a> proviene da <a href="https://www.studiovls.it">Studio Commercialisti Consulenti Lavoro Parma VLS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fatture elettroniche: servizio di consultazione e acquisizione</title>
		<link>https://www.studiovls.it/fatture-elettroniche-servizio-di-consultazione-e-acquisizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Extraweb]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 14:43:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[fatture elettroniche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiovls.it/?p=13517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entro il 3.05.2019 i contribuenti, anche mediante i loro intermediari, dovranno decidere se effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici offerto dall’Agenzia delle Entrate. In assenza di tale adesione, ai sensi del provvedimento direttoriale del 21.12.2018, l’Agenzia delle Entrate, dopo il recapito della fattura al destinatario, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovls.it/fatture-elettroniche-servizio-di-consultazione-e-acquisizione/">Fatture elettroniche: servizio di consultazione e acquisizione</a> proviene da <a href="https://www.studiovls.it">Studio Commercialisti Consulenti Lavoro Parma VLS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Entro il 3.05.2019 i contribuenti, anche mediante i loro intermediari, dovranno decidere se effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici offerto dall’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>In assenza di tale adesione, ai sensi del provvedimento direttoriale del 21.12.2018, l’Agenzia delle Entrate, dopo il recapito della fattura al destinatario, cancellerà i dati dei file delle fatture elettroniche, memorizzando esclusivamente i dati della fattura diversi dall’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto della prestazione (c.d. corpo della fattura).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiovls.it/fatture-elettroniche-servizio-di-consultazione-e-acquisizione/">Fatture elettroniche: servizio di consultazione e acquisizione</a> proviene da <a href="https://www.studiovls.it">Studio Commercialisti Consulenti Lavoro Parma VLS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
